Solari e nuove normative

 

Si avvicina l'estate e quindi è ora di parlare di sole e abbronzatura.
Si sa che l'esposizione al sole non è priva di rischi, essendo i raggi solari molto pericolosi se affrontati senza le dovute precauzioni.

La  Commissione Europea ha invitato le aziende ad adottare una nuova normativa  volta a rendere più chiare e trasparenti le informazioni descritte sulle confezioni dei prodotti stessi.

I raggi solari sono composti da raggi ultravioletti B (raggi UVB), con lunghezze d'onda più corte, e raggi ultravioletti A (raggi UVA), con lunghezze d'onda maggiori; i primi sono i responsabili dell'arrossamento e della scottatura della pelle esposta al sole, ed aumentano il rischio di cancro, unitamente agli UVA; questi ultimi sono pure responsabili del precoce invecchiamento della pelle.

E' stato anche appurato che i due tipi di raggi diminuiscono le difese immunitarie dell'organismo.
I prodotti per la protezione solare devono quindi proteggere sia dai raggi UVA, sia da quelli UVB.

Nessun prodotto, inoltre,  può filtrare la totalità dei raggi ultravioletti e quindi d'ora in avanti non si dovrà più dichiarare di garantire una protezione totale dai rischi derivanti da un'eccessiva esposizione solare.
Questo è ancor più vero per i prodotti destinati all'età pediatrica, età in cui un'eccessiva esposizione al sole, seguita da scottatura, predispone la cute allo sviluppo futuro di cancro della pelle .

Anche l'applicazione dei prodotti sulla pelle è importante in quanto vanno rinnovati con frequenza:

"Per raggiungere il livello di protezione indicato dal fattore di protezione solare, i prodotti devono inoltre essere applicati in quantitativi analoghi a quelli utilizzati in sede di prova, vale a dire 2mg/cm2, pari a 6 cucchiaini da tè di lozione (36 grammi circa) per il corpo di un adulto medio. Tale quantitativo è superiore a quello solitamente applicato dai consumatori. L'applicazione di un quantitativo inferiore di prodotto riduce in misura rilevante la protezione. Ad esempio, dimezzare il quantitativo di prodotto applicato può ridurre da due a tre volte la protezione offerta".
(Racc. 22 settembre 2006, n. 2006/647/CE sull'efficacia dei prodotti per la protezione solare e sulle relative indicazioni)

Le ditte dovranno attenersi al metodo indicato dalla C.E. per determinare il fattore di protezione, in modo da avere uniformità di diciture.

"Al fine di garantire la riproducibilità e la comparabilità della protezione minima raccomandata nei confronti dei raggi UVB, è opportuno utilizzare l'International Sun Protection Factor Test Method 2006 (metodo internazionale di prova del fattore di protezione solare) quale aggiornato nel 2006 dall'industria europea, giapponese, statunitense e sudafricana. Per valutare la protezione minima dai raggi UVA, occorre utilizzare il metodo PPD, quale applicato dall'industria giapponese e modificato dall'agenzia sanitaria francese Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé - Afssaps nonché la prova della lunghezza d'onda critica. Questi metodi di prova sono stati presentati al Comitato europeo di normazione (CEN) affinché vengano elaborate norme europee in materia"
(Racc. 22 settembre 2006, n. 2006/647/CE sull'efficacia dei prodotti per la protezione solare e sulle relative indicazioni)

Ecco come dovrebbe essere l'etichettatura dei prodotti relativamente alla protezione solare:

"Sulle confezioni dovranno essere apposte diciture atte a mettere in guardia i consumatori dai rischi derivanti dall'esposizione al sole, ad esempio :

a) «Non rimanere esposti al sole troppo a lungo anche se si utilizza un prodotto per la protezione solare»;

b) «Tenere i neonati e i bambini piccoli lontani dalla luce diretta del sole»;

c) «Un'esposizione eccessiva al sole costituisce un grave rischio per la salute».

a) «Applicare il prodotto per la protezione solare prima dell'esposizione»;

b) «Riapplicare con frequenza per mantenere la protezione, soprattutto dopo aver traspirato o dopo essersi bagnati o asciugati».

I prodotti per la protezione solare dovrebbero recare istruzioni d'uso tali da garantire che sulla pelle venga applicato un quantitativo di prodotto sufficiente per conseguire l'efficacia indicata. A tal fine si può, ad esempio, indicare il quantitativo richiesto con un pittogramma, un'illustrazione o una misura. I prodotti per la protezione solare dovrebbero recare una spiegazione dei rischi derivanti dall'applicazione di un quantitativo ridotto di prodotto, come «Attenzione: riducendo tale quantitativo il livello di protezione diminuisce notevolmente".
(Racc. 22 settembre 2006, n. 2006/647/CE  sull'efficacia dei prodotti per la protezione solare e sulle relative indicazioni)

La data di scadenza sarà riferita al periodo di validità del prodotto dopo la prima apertura (PAO).

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