In Italia gli incidenti stradali causano più di 350.000 feriti e 5.500 morti ogni anno ( dati ISTAT). Poiché gli incidenti stradali sono molto comuni, è molto probabile che chiunque possa imbattersi in uno di questi nel corso della vita.
Se ci si ferma sulla scena di un incidente stradale per prestare soccorso, assicurarsi che la propria automobile sia ferma e a motore spento in un luogo sicuro, discosta dalla carreggiata e lontana dal luogo dell’incidente. Lasciare accesi i lampeggianti di emergenza dell’auto. Avvicinarsi, indossando sempre il giubbettino riflettente, con estrema cautela e valutare la presenza di eventuali rischi come la possibilità di incendio, l’instabilità dei veicoli coinvolti , parti metalliche taglienti o vetri. Se il veicolo possiede pretensionatori delle cinture di sicurezza o airbags che non sono stati attivati al momento dell’impatto, ricordarsi sempre che possono entrare in funzione durante l’estrazione della vittima.
Chiedere ad altre persone presenti di avvisare i guidatori di rallentare e posizionare il triangolo di emergenza ad almeno 50 metri di distanza in entrambe le direzioni di marcia.
Se i veicoli coinvolti sono stabili accertarsi che il motore sia spento e tirare il freno a mano; se possibile sconnettere la batteria ed interrompere il flusso di carburante sui veicoli ad alimentazione diesel e sui motocicli. Assicurarsi che nessuno fumi. Verificare l’eventuale presenza di etichette di pericolo A.D.R. o lo spargimento di sostanze pericolose o la fuga di vapori tossici.
Informare immediatamente il 118 ( soccorso sanitario ) e il 112 ( Arma dei Carabinieri) indicando l’esatta ubicazione (indirizzo, incrocio, senso di marcia). Se vi è una vittima intrappolata in un veicolo allertare immediatamente il 115 ( Vigili del Fuoco).
Una volta stabilito che ci si può avvicinare in sicurezza, valutare velocemente tutte le vittime. Non muovere mai la vittima a meno che non sussista il pericolo di vita o di ulteriori lesioni.
Accertarsi anche che non vi siano vittime scagliate ad una certa distanza dal veicolo o che abbiano vagato nei pressi in preda allo shock.
In Italia l’omissione di soccorso è perseguibile secondo l’art. 593 del Codice Penale. Commette tale reato: “Chiunque trovando […] un corpo umano che sia o sembri inanimato, ovvero una persona ferita o altrimenti in pericolo, omette di prestare l’assistenza occorrente o di darne avviso alla autorità”.
Sanzioni penali sono:
- Reclusione fino ad 1 anno o multa fino a 2500 euro
- Se dall’omissione di soccorso deriva una lesione personale, la pena è aumentata
- In caso di morte la pena è raddoppiata.
L’unica eccezione all’obbligo di soccorso è costituita dalle cause di forza maggiore, cioè avvenimenti esterni naturali, inevitabili ed irresistibili, quali grave malattia del soccorritore, ostacoli fisici al raggiungimento della persona da soccorrere, soccorso in condizioni di reale e consistente pericolo ( incendio, esalazione di gas tossici,presenza di cavi di corrente elettrica scoperti).
Se sussistono tali circostanze, il soccorritore volontario non sanitario può astenersi dal prestare soccorso se la situazione può mettere a repentagli la propria vita o sicurezza.
Al contrario, il soccorritore sanitario, avendo un particolare dovere giuridico ad esporsi al pericolo anche al di fuori della propria attività lavorativa, non può esimersi dal soccorso.
L’omissione di soccorso non è assolutamente giustificata dalla mancanza di specializzazione inerente la patologia della persona da soccorrere o dall’essere sprovvisto dell’attrezzatura adatta.